"A, B, C" creditizia
I requisiti necessari per ottenere un mutuo per principianti
Per richiedere un mutuo si devono rispettare i seguenti requisiti legali:
essere cittadini italiani o di un altro Stato facente parte dell’Unione Europea;
avere la residenza o il domicilio fiscale in Italia;
essere maggiorenni;
non aver superato gli 80 anni di età al termine dell’ammortamento del mutuo.
I cittadini extra UE possono ottenere un finanziamento in Italia, purché abbiano la residenza o il domicilio fiscale in Italia e siano occupati da almeno 3 anni.
I requisiti reddituali
Dopo aver verificato le caratteristiche anagrafiche, l’istituto di credito analizzerà il rischio dell’erogazione del mutuo. Vengono valutati i requisiti economico-reddituali del richiedente per stimarne la capacità di rimborsare il prestito.
Viene verificata la solidità finanziaria del richiedente.
L’importo della rata mensile varia a seconda del tasso applicato dalla banca e delle entrate economiche provenienti dal reddito complessivo, dal quale verranno detratti eventuali prestiti, finanziamenti e altri debiti. Verrà analizzato anche lo stato di famiglia e sarà detratta una soglia per ogni eventuale persona a carico.
Di solito la rata del mutuo non può superare un terzo dei redditi totali. Le caratteristiche che favoriscono l’ottenimento di un mutuo sono:
un contratto a tempo indeterminato;
un reddito da lavoro autonomo solido e stabile.
Esistono però garanzie anche per chi ha contratti atipici o per chi ha aperto da poco la propria attività e vuole comunque ottenere un finanziamento. Ogni istituto di credito ha regole proprie, perciò conviene confrontare le diverse politiche del credito per capire quale banca possa concedere il finanziamento.
Di solito le banche finanziano mutui fino all’80% del valore dell’immobile.
Segnalazioni negative sul SIC (Sistemi di Informazioni Creditizie) e carichi pendenti
L’istituto di credito valuterà l’affidabilità creditizia del richiedente, verificando che in passato abbia sempre pagato regolarmente altri debiti e che non ci siano segnalazioni negative. Essere “protestati” o “cattivi pagatori” rappresenta un elemento pregiudizievole per l’ottenimento del mutuo.
La segnalazione come cattivo pagatore è temporanea: ad esempio, la segnalazione per il ritardo nel pagamento di una o due rate rimane registrata nel SIC per 12 mesi dalla regolarizzazione; mentre, per un ritardo di tre o più rate, rimane per 24 mesi dalla regolarizzazione. I dati relativi a prestiti e finanziamenti presenti nel Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF vengono cancellati automaticamente.
Se la richiesta di mutuo è stata rifiutata, il rifiuto rimarrà nella banca dati per 90 giorni; quindi conviene aspettare 3 mesi, per dare modo ad altri istituti di credito di valutare la possibilità di erogare il finanziamento allo stesso richiedente.
Altri requisiti fondamentali da rispettare sono:
che il richiedente sia in buona salute;
che il richiedente sia in grado di versare un congruo anticipo (minimo il 20% del valore dell’immobile);
la presenza di una garanzia.
I documenti da presentare alla banca relativi al richiedente
le ultime dichiarazioni dei redditi (Modello Unico);
gli estratti conto bancari, per accertare la condizione di buona solvibilità;
l’eventuale iscrizione all’albo dei professionisti (mutuo per partita IVA);
la copia del bilancio societario dell’anno precedente a quello della domanda di mutuo (mutuo per partita IVA);
contratto a tempo indeterminato o altri contratti atipici (mutuo per lavoratori subordinati/stagionali);
i documenti d’identità e anagrafici (carta d’identità, stato civile, ecc.);
i documenti del garante (se esiste una persona fisica o giuridica che possa assumere il ruolo di garante, impegnandosi a coprire il debito di un’altra persona se il debitore principale — richiedente del prestito/mutuo — non è in grado di farlo).
Documenti relativi all’immobile
Prima di sottoscrivere una proposta d’acquisto è indispensabile verificare che questi documenti siano disponibili:
proposta d’acquisto accettata o preliminare di vendita (compromesso);
Attestato di Prestazione Energetica (APE);
atto di provenienza dell’immobile, cioè l’atto che certifica come l’attuale proprietario ha acquisito la proprietà (rogito, donazione, successione, ecc.);
planimetria e visura catastale;
certificato di abitabilità/agibilità;
eventuale concessione edilizia (per le nuove costruzioni);
eventuale contratto di locazione (per gli immobili locati).
La pratica seguirà queste fasi: parere preliminare, istruttoria, delibera finale, stipula e, infine, erogazione del mutuo.
Processo di accensione del mutuo “step by step”
Fase preliminare
Come già accennato sopra, una volta selezionato il mutuo più adatto alle esigenze del cliente e dopo aver presentato la richiesta, l’istituto di credito analizzerà l’affidabilità creditizia, eventuali insolvenze a carico del richiedente e la presenza di ulteriori garanzie, come la fideiussione.
Istruttoria
Nella fase di istruttoria, l’istituto di credito verifica il reddito, il patrimonio e le garanzie offerte dal richiedente, in modo da valutarne la capacità di rimborso nel tempo.
Delibera finale
Una volta terminata l’istruttoria, la banca procede alla delibera del mutuo e si concorda la data della stipula dell’atto pubblico di finanziamento.
Prima della delibera definitiva saranno necessarie sia una perizia dell’immobile sia una relazione notarile preliminare. Un tecnico incaricato dalla banca (perito) effettuerà un sopralluogo sull’immobile per fornire una valutazione commerciale del bene e definire l’importo erogabile. Il notaio, incaricato dalla parte acquirente, certificherà invece che l’immobile oggetto della compravendita non presenti elementi pregiudizievoli, ipoteche di altri istituti, diritti di prelazione da parte di terzi e, più in generale, che non sussistano elementi sfavorevoli per cui la banca non avrebbe interesse a iscrivere un’ipoteca.
Stipula
Il giorno della stipula, alla presenza del notaio, si procederà sia alla firma dell’atto di compravendita dell’immobile sia alla firma del contratto di mutuo.
Erogazione del mutuo
Il versamento dell’intera somma prevista dal contratto di mutuo potrà avvenire:
alla firma del contratto, oppure
una volta completati gli adempimenti notarili per l’iscrizione ipotecaria dell’immobile acquistato.